Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

L’art. 6, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 231/2001, individua un ulteriore requisito affinché l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: che l’ente abbia “affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito “l’Organismo di vigilanza” o “l’OdV”).
Si tratta di un organismo della società, in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi dell’ente.
In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all’Organismo di Vigilanza, nonché dell’attuale struttura organizzativa adottata da Acque Veronesi, si è ritenuto opportuno identificare tale organismo come segue:
• l’Organismo di Vigilanza ha una struttura collegiale, composta di 3 (tre) membri che garantiscono in forma collegiale i requisiti sopra indicati; la composizione dell’OdV dovrà in ogni caso essere rispettosa della normativa in tema di equilibrio di genere negli organi delle società a controllo pubblico.
• l’Organismo di Vigilanza è configurato come unità di staff in posizione di vertice e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dell’attività, le eventuali criticità emerse ed eventuali interventi correttivi e migliorativi;
• l’Organismo di Vigilanza si coordina con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), con il quale deve rapportarsi in maniera continuativa;
• il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento che ne assicura l’indipendenza e l’efficace operatività, predisposto ed approvato dall’Organismo medesimo e sottoposto al Consiglio di Amministrazione per una presa d’atto. Tale regolamento prevede, tra l’altro:
a) le modalità di riunione e le maggioranze necessarie per le deliberazioni;
b) le modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri e dei doveri dell’OdV;
c) le modalità di acquisizione dei flussi informativi verso l’OdV;
d) le modalità di verbalizzazione e di conservazione dei verbali delle riunioni; sotto questo ultimo profilo, si prevede che ogni attività dell’Organismo di Vigilanza sia documentata mediante verbali delle riunioni e delle attività svolte.

Data di creazione: 30/10/2023
Data di ultima modifica: 21/12/2023